La periodicità della valutazione dei rischi è disciplinata dall’articolo 29 del D.Lgs 81/08 relativamente agli aspetti generali ma anche dai titoli speciali per i singoli fattori.
Premesso che in ogni caso la valutazione va rinnovata in caso di modifiche sostanziali, nella tabella che segue sono elencate periodicità minime previste per i diversi rischi.
Sono inoltre indicati i riferimenti di legge e le relative sanzioni.
Valutazione dei rischi |
Obbligo di aggiornamento |
Riferimento |
Sanzione |
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Generale |
In caso di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della prevenzione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne individuino la necessità |
Datori di lavoro: ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00. (D.Lgs. 81/08 art. 55 c. 3) |
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Agenti chimici |
Periodico con periodicità da stabilire a cura del datore di lavoro |
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Agenti chimici |
Straordinario in occasione di modifiche o se i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrano la necessità |
Datori di lavoro: ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00. (D.Lgs. 81/08 art. 55 c. 3) |
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Agenti cancerogeni |
La valutazione dei rischi viene rinnovata in caso di modifiche significative del processo produttivo e, in ogni caso, ogni 3 anni |
Datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40. (D.Lgs. 81/08 art. 262 c. 1 lett. a) |
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Amianto |
In caso di modifiche che hanno comportato un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori. |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 per il datore di lavoro. (D.Lgs. 81/08 art. 262 c. 1 lett a) |
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Agenti biologici |
In caso di modifiche dell'attività lavorativa significative e, in ogni caso, ogni tre anni. |
D.Lgs. 81/08 art. 271 c. 1, 3 e 5 |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 per il datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 282 c. 1 |
Agenti fisici (tutti quelli disciplinati dal D.Lgs 81/08) |
Almeno ogni quattro anni, da parte di personale nell'ambito del servizio prevenzione e protezione in possesso dei necessari requisiti professionali. |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.740,00 a € 7.014,40 per il datore di lavoro |